NB: La presentazione dell'ISEE è richiesta solo per i corsi accademici di primo e secondo livello.
Per tutti gli altri corsi si applica la contribuzione unica.
Un'ISEE pari a €0 non è accettabile in quanto non rispecchia la reale condizione economica dello studente.
Per essere considerato autonomo ai fini universitari uno studente deve possedere contemporaneamente le condizioni di seguito riportate:
- risiedere fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- avere un’adeguata capacità di reddito ossia aver prodotto redditi da lavoro dipendente e assimilati fiscalmente dichiarati pari o superiori a 9.000 euro nei due anni precedenti la presentazione della DSU. In generale, i redditi devono essere del singolo studente; ciò nonostante, nella casistica in cui lo stesso sia coniugato o in regime di “convivenza di fatto” regolarmente registrata in Comune la soglia sopra citata tiene conto anche dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente.
In caso di mancanza di uno dei due punti, è necessario presentare l'ISEE del nucleo familiare (per gli studenti con redditi all'estero occorre presentare l'ISEE Estero).
Si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa DPR 5 dicembre 2013, n. 159, art 8:
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogatenell'ambito del diritto allo studio universitario, trovanoapplicazione le modalita' definite ai commi successivi. 2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne farichiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare deigenitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domandadi iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, inalloggio non di proprieta' di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con ildecreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68. 3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventifanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo lemodalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi dicui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cuiall'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casidi cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componenteaggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica delgenitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2,comma 2, parte integrante del presente decreto. 4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi didottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stessorichiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' daifigli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per ilbeneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regoleordinarie di cui all'articolo 3. 5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri odegli studenti italiani residenti all'estero viene definitaattraverso l'Indicatore della situazione economica equivalenteall'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'esteroe del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutatisecondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68.