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GUIDE TASSE E CONTRIBUTI

NB: La presentazione dell'ISEE è richiesta solo per i corsi accademici di primo e secondo livello.
Per tutti gli altri corsi si applica la contribuzione unica.


Perché non accettate l'ISEE €0?

Un'ISEE pari a €0 non è accettabile in quanto non rispecchia la reale condizione economica dello studente.

Per essere considerato autonomo ai fini universitari uno studente deve possedere contemporaneamente le condizioni di seguito riportate:
- risiedere fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;

- avere un’adeguata capacità di reddito ossia aver prodotto redditi da lavoro dipendente e assimilati fiscalmente dichiarati pari o superiori a 9.000 euro nei due anni precedenti la presentazione della DSU. In generale, i redditi devono essere del singolo studente; ciò nonostante, nella casistica in cui lo stesso sia coniugato o in regime di “convivenza di fatto” regolarmente registrata in Comune la soglia sopra citata tiene conto anche dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente.

In caso di mancanza di uno dei due punti, è necessario presentare l'ISEE del nucleo familiare (per gli studenti con redditi all'estero occorre presentare l'ISEE Estero).


Si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa DPR 5 dicembre 2013, n. 159, art 8:

  1. Ai  fini  del  calcolo  dell'ISEE  per  le  prestazioni  erogatenell'ambito  del   diritto   allo   studio   universitario,   trovanoapplicazione le modalita' definite ai commi successivi.   2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne farichiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare  deigenitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:   a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della  domandadi iscrizione per la  prima  volta  a  ciascun  corso  di  studi,  inalloggio non di proprieta' di un suo membro;   b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita  con  ildecreto ministeriale di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68.   3. I genitori dello studente richiedente tra  loro  non  conviventifanno parte  dello  stesso  nucleo  familiare,  definito  secondo  lemodalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione  dei  casi  dicui all'articolo 3,  comma  3,  se  coniugati,  e  dei  casi  di  cuiall'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano  i  casidi cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componenteaggiuntiva, calcolata  sulla  base  della  condizione  economica  delgenitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato  2,comma 2, parte integrante del presente decreto.   4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per  i  corsi  didottorato  di  ricerca  e'  formato   esclusivamente   dallo   stessorichiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni  18,  nonche'  daifigli maggiorenni, secondo le regole  di  cui  ai  commi  da  2  a  5dell'articolo 3, e  fatta  comunque  salva  la  possibilita'  per  ilbeneficiario di costituire il  nucleo  familiare  secondo  le  regoleordinarie di cui all'articolo 3.   5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  legislativo  29marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri odegli  studenti  italiani   residenti   all'estero   viene   definitaattraverso  l'Indicatore  della  situazione   economica   equivalenteall'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti  all'esteroe del 20 per  cento  dei  patrimoni  posseduti  all'estero,  valutatisecondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68.