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OGGETTO: DECRETO 3 APRILE 2013, N. 55 IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non accetta più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceClG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza
dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
Il Codice Univoco Ufficio della scrivente Amministrazione è il seguente:
UFP7MX
I fornitori che non l’abbiano ancora fatto devono dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di legge, in formato strutturato, per poi conservarla in modalità elettronica.

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare al seguente indirizzo di posta elettronica la dott.ssa Catia Previati - Direttore di Ragioneria dir.ragioneria@consbo.it

                                                                                                                                                                                     





NOTE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura elettronica deve recare tutti i dati essenziali e obbligatori:

1. Dati della trasmissione, con particolare riferimento al Codice Univoco Ufficio, fornito dall’Ente all’atto dell’ordinativo/contratto
2. Dati completi del cedente/prestatore coincidenti con quelli indicati nell’ordinativo/contratto, con particolare riferimento al regime fiscale
3. Dati completi del cessionario/committente
4. Dati generali del documento, con particolare riferimento:
a. alla tipologia di documento
TD01 - FATTURA
TD02 - ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
TD03 – ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
TD04 – NOTA DI CREDITO
TD05 – NOTA DI DEBITO
TD06 – PARCELLA
b. all’imposta di bollo, se dovuto, il cui campo va sempre valorizzato
5. Dati dell’ordine di acquisto, con particolare riferimento al CIG o al CUP o dati del contratto come trasmessi all’atto dell’ordinativo/contratto. Fatture che non riportano CIG e CUP (quando previsto) o che li riportano in modo errato, incompleto, provvisorio, o che riportano CIG e CUP in campi sbagliati (ossia non sono stati valorizzati gli appositi campi “CodiceCUP” e “CodiceCIG” saranno rifiutate, in quanto CIG e CUP sono elementi  di  verifica da parte del  Ministero dell’Economia e delle  Finanze (MEF) e quindi se riportati in campi sbagliati non sarebbero letti e quindi monitorati.
6. Regime Split Payment, se dovuto
7. Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura con la descrizione specifica e coerente del bene e del servizio prestato: la descrizione generica o incoerente contravviene alle norme dell’articolo 21 del  DPR 633/72 in tema di fatturazione in quanto non consente una chiara comprensione del bene e del servizio che si va a compravendere, rendendo difficile stabilire il corretto regime IVA applicabile (aliquota 4%,10%, 22%? Esenzione? etc.) e costituendo un ostacolo all’attività accertatrice del fisco favorendo le frodi e l’evasione IVA.
8. Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura, coerenti con il regime fiscale indicato
9. Dati relativi al pagamento, con particolareriferimento alla data di scadenza - non inferiore ai 30 gg – e al codice IBAN (non obbligatorio, ma consigliato per consentire i pagamenti in tempi brevi)

Fatture lacunose o difformi da quanto espresso saranno rifiutate. In seguito alla comunicazione del rifiuto sarà possibile emettere nuova fattura corretta, con lo stesso numero. A seguito di rifiuto non è necessario inviare nota di credito.