VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508;
VISTO il D.M 3 luglio 2009, n.90, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di Musica;
VISTO il D.M 30 settembre 2009, n 124, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dei Conservatori di Musica.
VISTO in particolare, l'art.6, comma 3, del predetto D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che con decreto ministeriale deve essere determinata "la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale" assegnando "di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50% ed alle attività di laboratorio il 100 per cento".
VISTO il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nella riunione dell'8 ottobre 2009, concernente la proposta di definizione del rapporto ore di lezione/ore di studio per ciascun credito formativo, ai fini della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal sopracitato art.6 del D.P.R.212/2005;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione della frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, per i corsi di studio attivati negli Istituti Superiori di Studi Musicali, tenuto conto anche delle esperienze sperimentali già consolidate;
DECRETA
Art. 1 - La frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali, è così indicata:
Tipologia dell'offerta formativa |
Percentuale delle ore di lezione per credito formativo |
---|---|
Lezione individuale |
da 6% a 24% |
Lezione d'insieme o di gruppo |
da 12% a 48% |
Lezione collettiva teorica o pratica |
da 24% a 60% |
Laboratorio |
da 32% a 80% |
Art. 2 - Gli Istituti Superiori di Studi Musicali disciplinano i propri ordinamenti didattici in conformità al D.M. 30 settembre 2009, n.124, citato nelle premesse, e nel rispetto delle percentuali previste all'art.1.
Roma, 12 novembre 2009
Prot. n. 154/2009
Roma, 12 novembre 2009
Il MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini